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ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI
E DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO
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Art. 1 Costituzione e denominazione
E’ costituita un’Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI E DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO”
Art. 2 Sede legale
L’Associazione ha sede presso lo Studio del
Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove
su decisione dell’Organo Esecutivo che, in questa Associazione,
prende il nome di Consiglio Direttivo.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata indeterminata e cioè
fino a delibera di scioglimento da parte dell’Assemblea straordinaria
degli associati.
Art. 4 Oggetto
L’Associazione non ha fini di lucro, è
apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo la valorizzazione
e la tutela delle professioni del dottore commercialista, del ragioniere
commercialista e del consulente del lavoro così come configurata
dai rispettivi ordinamenti professionali.
Tale scopo sarà realizzato attraverso la
promozione e l’attuazione d’iniziative dirette:
a. allo studio ed approfondimento, a livello
scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono
attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto delle
professioni suddette, nonché delle materie complementari
o comunque attinenti alla stessa;
b. allo studio dei problemi e delle esigenze
delle suddette categorie professionali, prestando assistenza ai
propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze
nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario;
e, alla valorizzazione della funzione delle
suddette categorie professionali nel più ampio contesto economico-sociale
ed in particolare nel contesto territoriale del comprensorio del
cuoio.
In particolare l’Associazione potrà:
-svolgere attività di studio e ricerca scientifica,
compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza
nelle materie di competenza delle suddette categorie professionali,
nonché nelle materie complementari o comunque attinenti alle
stesse;
-istituire corsi e scuole d’aggiornamento,
di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all’esercizio
delle suddette professioni, anche avvalendosi di consulenti esterni
o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive
o per via telematica; - convogliare
le proprie attività culturali in un apposito Centro studi
che potrà operare sotto una
propria
distinta denominazione;
- sostenere
l’attività d’enti che agiscono nel campo degli
studi nelle materie di competenza delle professioni di cui all’art.
4;
- promuovere,
finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel
campo delle materie di competenza dei professionisti che svolgono
le suddette professioni;
- effettuare
la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di studi e di
documentazioni;
- intraprendere
iniziative tese a favorire i legami di solidarietà e collaborazione
tra i colleghi anche sotto forma di progetti ricreativi e ludici;
- promuovere
attività volte al consolidamento dei rapporti con le altre
professioni economico-giuridiche, ad un maggior riconoscimento delle
categorie da parte delle istituzioni, a facilitare la collaborazione
con le associazioni imprenditoriali, ad assumere iniziative per
agevolare i colleghi all’avvio della professione e per diversificare
e qualificare l’attività professionale;
- fornire
adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative
sopra specificate.
Per
il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione potrà
inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative,
stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre
in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei
suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto;
essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti
nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace
la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi,
associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità
similari alle proprie.
Art.
5 Fondo comune
Il fondo
comune dell’Associazione è costituito da:
- quote
di iscrizione e quote associative annuali
eventuali
contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti
- liberalità,
lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- redditi
derivanti dal fondo comune stesso;
- ogni
altra entrata comunque conseguita.
Art.
6 Esercizi sociali ed utili
L’esercizio
sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro
il 30 aprile dell’anno successivo sarà predisposto
dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario, da
sottoporsi all’Assemblea generale per l’approvazione,
che dovrà avvenire entro il 31 luglio. Detto rendiconto resterà
depositato presso la sede dell’associazione nei quindici giorni
che precedono l’assemblea in modo che ogni associato possa
consultarlo e sarà successivamente trascritto sul libro verbali
delle assemblee; sarà altresì diffuso agli associati
mediante inserimento sul sito internet dell’associazione.
E’
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art.
7 Associati
Possono
essere ammessi come associati i Dottori Commercialisti, Ragionieri
Commercialisti e i Consulenti del Lavoro che hanno la propria residenza
o il proprio studio professionale nell’area territoriale del
“Comprensorio del Cuoio”, delimitata dai Comuni di Fucecchio,
Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto,
Montopoli Valdarno, S.Maria a Monte.
Possono,
altresì, essere ammessi come associati gli iscritti ai Registri dei
Praticanti tenuti dagli ordini professionali dei Dottori Commercialisti,
Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro residenti o svolgenti
tirocinio presso uno studio professionale dell’area precedentemente
indicata.
La
domanda per l’iscrizione all’Associazione deve essere
diretta al Consiglio Direttivo che, verificati i requisiti professionale
e territoriale, delibera sull’ammissione. La formalità
dell’iscrizione si ha con il versamento dell’apposita
quota stabilita dal Consiglio.
Il
Consiglio Direttivo stabilisce il contributo dovuto per l’iscrizione
e quello annuale, che resteranno validi fino a diversa successiva
delibera del Consiglio stesso.
Ai
sensi dell’art. 111, comma 4-quinquies, lett. c) del TUIR.
è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
L’associato
che non intenda più far parte dell’Associazione dovrà
darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque
tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso.
In
via eccezionale, per particolari meriti o competenze, il Consiglio
Direttivo potrà accettare la domanda di iscrizione di soggetti
non aventi i requisiti professionali o territoriali di cui sopra,
così come potrà non procedere alla loro esclusione
in caso di perdita degli stessi. In tal caso la delibera di ammissione
e quella di non esclusione, dovranno essere ratificate, alla prima
occasione, dall’Assemblea ordinaria degli associati.
L’esclusione
dell’associato potrà aversi anche per gravi inosservanze
delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea. L’esclusione potrà
aversi altresì per indegnità dell’associato
o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale
di Associazione.
L’esclusione
è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata,
portata a conoscenza dell’interessato con lettera raccomandata
AR. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l’associato
potrà richiedere al Consiglio Direttivo che la delibera di
esclusione sia sottoposta, alla prima occasione, alla ratifica dell’Assemblea
ordinaria degli associati, previa acquisizione, ad opera di detta
Assemblea, del parere del Collegio dei Garanti.
La
qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed
esclusione nei casi sopra indicati
In
ogni caso l’associato uscente o gli eredi dell’associato
defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul
fondo comune.
La
quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.
8 Organi
Sono
organi dell’Associazione:
· l’Assemblea
generale;
· il
Presidente;
· il
Consiglio Direttivo;
· il
Direttore;
· il
Comitato Scientifico
· il
Collegio dei Garanti
Nessuno
può far parte contemporaneamente di più organi dell’Associazione,
eccezion fatta:
I. per
la partecipazione all’assemblea;
II. per
la collocazione del Presidente nel Consiglio Direttivo;
III.
per la collocazione del Direttore nel Comitato Scientifico.
I componenti
del Comitato Direttivo, del Comitato Scientifico e del Collegio
dei Garanti, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Se
durante il periodo del mandato i componenti del Consiglio Direttivo
cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, si procede alla
loro sostituzione secondo le norme previste dal codice civile per
le società per azioni.
Se
durante il periodo del mandato i componenti del Comitato Scientifico
cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione; i nuovi eletti rimangono in carica fino
alla scadenza degli altri componenti
Art.
9 Assemblea generale
L’assemblea
generale è costituita da tutti gli iscritti.
La
qualifica di associato garantisce il diritto di elettorato attivo
e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’assemblea
generale degli associati in sede ordinaria:
- approva
il rendiconto dell’anno solare precedente;
- stabilisce
le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- nomina
il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Garanti, e può
variarne il numero dei componenti;
-
delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea
straordinaria delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo
e delibera sullo scioglimento dell’Associazione stessa, provvedendo
ove necessario alla nomina dei liquidatori.
Art.
10 Funzionamento dell’Assemblea
Le
riunioni dell’Assemblea ordinaria sono convocate dal Presidente,
ed in sua vece dal Consiglio Direttivo, con avviso contenente l’ordine
del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma, fax o
posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L’avviso deve essere inviato anche ai componenti il Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Garanti.
L’Assemblea
deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione
del rendiconto ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente; in caso di assenza del Presidente
e del vicepresidente, l’Assemblea sarà presieduta dal
consigliere più anziano di età o dalla persona designata
dagli intervenuti. Il presidente dell’Assemblea nominerà
un segretario per la stesura del verbale della riunione. I verbali
delle riunioni assembleari dovranno essere trascritti su un apposito
“libro verbali assemblee” da tenersi a cura del Consiglio
Direttivo, nonché portati a conoscenza degli associati mediante
inserimento sul sito internet dell’associazione.
L’Assemblea
ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente quando siano
presenti più della metà degli associati ed in seconda
convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti; le delibere
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
L’Assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole
della maggioranza assoluta degli iscritti e, in seconda convocazione,
con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.
Art.
11 Consiglio Direttivo
I componenti
il Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati e almeno uno per
ogni categoria professionale, sono in numero dispari con un minimo
di tre.
La
scelta del numero e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
hanno luogo per la prima volta nell’atto costitutivo Successivamente
il numero dei componenti rimane invariato fino a diversa delibera
dell’Assemblea.
I componenti
del Consiglio Direttivo eleggono nella prima seduta il Presidente,
il segretario il vicepresidente ed un tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo dà attuazione agli indirizzi indicati
dall’Assemblea e persegue, con i mezzi ritenuti più
idonei, i fini dell’Associazione.
Al
Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Associazione, eccetto quanto riservato all’Assemblea
dal presente Statuto
Il
Consiglio Direttivo può, con propria delibera, delegare funzioni
o compiti al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti,
attribuendo eventualmente anche il potere di firma. Particolari
funzioni (escluse quelle di rappresentanza) possono essere delegate
anche a non consiglieri purché regolarmente iscritti all’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo, inoltre, nomina il Comitato Scientifico ed
il Direttore secondo quanto previsto dagli artt.15 e 16.
Sulla
base degli indirizzi indicati dall’Assemblea, il Consiglio
Direttivo formula i programmi esecutivi per le varie attività
della Associazione e fornisce gli indirizzi per la conduzione dell’attività
culturale; per ogni iniziativa viene di regola individuato un responsabile,
che ne segue l’esecuzione e riferisce al Consiglio Direttivo
sull’andamento dei lavori.
Spetta
inoltre al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art,7, deliberare
sulle iscrizioni e sulle esclusioni degli associati, nonché
sulla determinazione del contributo di iscrizione e di quello annuale.
Art.
12 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente almeno una volta
l’anno, su invito del Presidente ovvero quando ne facciano
richiesta altri due componenti. La convocazione del Consiglio dovrà
essere effettuata mediante avviso contenente l’ordine del
giorno, da inviarsi per posta o per telegramma, fax o posta elettronica
almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In
assenza delle formalità di convocazione il Comitato Direttivo
è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti.
Le
riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del
Presidente e del vicepresidente, le riunioni saranno presiedute
dal consigliere più anziano di età.
Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza
di almeno tre consiglieri.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza
dei presenti.
In
caso di parità di voti avrà prevalenza quello del
Presidente ovvero di chi presiede la riunione.
Art.
13 Attribuzioni del Presidente
Al
Presidente compete:
· di
rappresentare legalmente l’Associazione;
· di
provvedere alla convocazione e di presiedere il Consiglio Direttivo
e l’Assemblea;
· di
vigilare sull’applicazione dello Statuto;
· di
stare in giudizio come attore e convenuto;
· di
firmare gli atti e i contratti dell’Associazione;
·
di esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio
Direttivo o dell’Assemblea;
· di
eseguire le deliberazioni comunque adottate dagli organi dell’Associazione,
in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso
sarà sostituito dal vicepresidente nominato dal Consiglio
Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente
alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali
provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta successiva.
Art.
14 Rappresentanza dell’Associazione
Il
Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente)
ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione di
fronte ai terzi e in giudizio. Nei confronti dei terzi la firma
del vicepresidente costituisce prova dell’assenza o impedimento
del Presidente.
La
rappresentanza e la firma dell’Associazione spettano altresì
ai componenti il Consiglio Direttivo eventualmente delegati dallo
stesso Consiglio ai sensi dell’art. 1, nei limiti dei poteri
delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.
La
rappresentanza onoraria dell’Associazione può spettare
anche ad altro associato designato dall’assemblea generale.
Art.
15 Comitato Scientifico
Il
Comitato Scientifico propone, programma ed elabora le attività
culturali dell’Associazione sulla base degli indirizzi forniti
dal Consiglio Direttivo; svolge la propria funzione in piena autonomia
culturale, nell’ambito delle scelte stabilite dai piani e
dai bilanci.
Il
Comitato Scientifico è composto dal Direttore che ne coordina
lo svolgimento dell’attività e da un numero di membri
stabilito a discrezione del Consiglio Direttivo.
I componenti
del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e
decadono assieme al Consiglio Direttivo che li ha eletti.
In
particolare il Comitato Scientifico:
a. predispone
il programma pluriennale di attività e le sue articolazioni
correlati alle disponibilità economico-finanziarie;
b. elabora
e cura la realizzazione del programma pluriennale e delle sue articolazioni;
c. propone
la formazione di gruppi di ricerca, di consulenza e di studio, ritenuti
utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
d. assegna
ai propri componenti, oppure ad altri associati, il coordinamento
delle sezioni relative ai settori di intervento, nonché compiti
particolari attinenti all’attuazione dei singoli piani di
attività;
e. gestisce
ed organizza il Centro Studi qualora lo stesso sia istituito.
Art.
16 Direttore
Il Direttore
è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli:
a. è
responsabile dei servizi culturali dell’Associazione ed eventualmente
del Centro qualora
fosse istituito;
b. può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo;
c. organizza
l’attività del Comitato Scientifico;
d. riferisce
al Presidente ed al Consiglio Direttivo sulle attività e
sull’andamento dell’attività scientifica e/o
del Centro Studi.
Art. 17 Collegio dei Garanti
Il
Collegio dei Garanti si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti.
Il Presidente
del Collegio, qualora non sia nominato dall’Assemblea, è
nominato nella prima riunione da parte del Collegio stesso.
In
caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei componenti del Collegio
dei Garanti, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme
del codice civile per le società per azioni.
Al
Collegio dei Garanti compete il controllo sulla gestione amministrativa
dell’Associazione ed il controllo sull’applicazione
del presente Statuto.
Art.
18 Rimborsi spese e compensi
Ogni
carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente Statuto
è assolutamente gratuita.
Tuttavia
possono essere attributi dall’Assemblea, anche in modo differenziato,
compensi periodici o non ricorrenti, legati a particolari responsabilità
assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati
conseguiti. Agli stessi soggetti può eventualmente essere
assegnato il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per
l’esercizio delle loro funzioni.
Art.
19 Cessazione e Liquidazione
La
cessazione dell’attività dell’Associazione deve
essere deliberata dall’assemblea con voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
Addivenendosi,
per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Associazione, l’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori qualora non
sia possibile uno scioglimento immediato.
Esaurita
la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato ad altra
Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
20 Dichiarazione
Agli
effetti fiscali, di cui all’art.111 del Tuir., i comparenti
dichiarano che lo Statuto della presente Associazione è conforme
alla clausole di cui all’art. 111, comma 4-quinquies del Tuir.
ed all’art. 4, comma 6, del D.P.R. 633/72, come modificati
dal D.Lgs. 460/97.
Art.
21 Clausola compromissoria
Ogni
eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’associazione,
gli associati e i membri del Consiglio Direttivo, o tra di loro,
relativamente alla interpretazione, validità, efficacia,
esecuzione, inadempimento, cessazione, risoluzione del presente
statuto nonché di atti ad esso collegati, sarà risolta
da un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato
da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, dagli
arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Firenze.
Qualora
la controversia coinvolga più di due parti, e non sia possibile
identificare due soli centri di interesse contrapposti, essa sarà
demandata ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale
di Firenze.
L’arbitrato
è da intendersi rituale, e per quanto non espressamente disposto
dalla presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli
art. 810 ss. c.p.c |